Statuto

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Statuto SNAPIS

Articolo uno (1) – “COSTITUZIONE”

È costituito, con sede in Roma il Sindacato Nazionale Autonomo Periti in Infortunistica Stradale organismo sindacale unitario dei Periti Italiani.

 

Articolo due (2) – “SCOPI”

Lo S.N.A.P.I.S. esercita in modo espresso e più ampio funzioni di difesa della categoria nei suoi aspetti morali e materiali. Tutela i legittimi diritti individuali e collettivi dei Periti in Infortunistica Stradale. Ha funzione di studiare le norme che regolano i rapporti che intercorrono fra periti e committenza ed il trattamento economico adeguato alla posizione funzionale e professionale che i periti occupano nel mondo del lavoro.

Esercita funzioni di propaganda col far conoscere a tutti i soci i problemi della categoria e l'attività svolta dal Sindacato. Propone di inserire la categoria nel trattamento pensionistico e mutualistico, come tutti i lavoratori italiani, al fine di ottenere tutte quelle previdenze che spettano ad ogni lavoratore

 

Articolo tre (3) “DURATA”

Lo S.N.A.P.I.S. ha durata illimitata.

 

Articolo quattro (4) – “AUTONOMIA”

Lo S.N.A.P.I.S. ha carattere apartitico ed apolitico.

 

Articolo cinque (5) “SOCI”

Possono aderire allo S.N.A.P.I.S. tutti i periti in attività.

 

Articolo sei (6) – “MODALITA' DI ISCRIZIONE”

L'iscrizione a socio avviene su presentazione di una dichiarazione scritta, corredata dal parere del Segretario di Sezione da cui risulti l'accettazione degli scopi e delle norme statutarie dello S.N.A.P.I.S.

 

Articolo sette (7) – “DOVERI”

Il socio che viene meno ai doveri derivanti dagli scopi e dalle norme che regolano lo S.N.A.P.I.S. e dagli accordi sindacali stipulati, viene allontanato dal Sindacato con decisione del Consiglio Nazionale, previo parere conforme del Collegio dei Probiviri. L'interessato ha diritto di ricorrere con atto scritto al Collegio dei Probiviri indicando le motivazioni del proprio ricorso. La decisione del Collegio dei Probiviri e inappellabile.

 

Articolo otto (B) – “QUOTE SOCIALI”

Il contributo sociale e annuale e la sua misura sono fissati di volta in volta dal Consiglio Nazionale.

 

Articolo nove (9) – “CONGRESSO NAZIONALE”

Le direttive di azione dello S.N.A.P.I.S. sono determinate dal Congresso Nazionale che si riunisce ogni quattro anni e ogni volta che lo richiedano i due terzi del Consiglio Nazionale o il cinquanta per cento (50%) più uno degli iscritti. Le decisioni del Congresso Nazionale sono impegnative per tutti gli aderenti allo S.N.A.P.I.S.

 

Articolo dieci (10) – “MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE”

La data di convocazione del Congresso Nazionale deve essere notificata almeno due mesi prima a mezzo lettera raccomandata o fax al Segretario di Sezione e/o tramite affissione presso la Sede Nazionale e/o tramite avviso in lettera semplice agli iscritti

 

Articolo undici (11)  “PARTECIPANTTI AL CONGRESSO”

Partecipano al Congresso con parità di diritti e doveri tutti i membri del Sindacato in regola con le quote.

Ogni membro con diritto di partecipazione può rappresentare per delega fino ad un massimo di venti (20) soci.

 

Articolo dodici (12) – “BILANCIO”

Il Congresso Nazionale esamina ed approva il bilancio consuntivo e preventivo del Sindacato, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza di valori dello S.N.A.P.I.S

 

Articolo tredici (13) – “MODIFICHE ALLD STATUTO”

Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del Sindacato Sono decise dal Congresso Nazionale. Te relative votazioni non sono valide se non ottengono l’adesione di un numero di voti equivalenti ad almeno i due terzi dei soci regolarmente rappresentati al congresso.

 

Articolo quattordici (14) – “IL CONSICLIO NAZIONALE”

Il  Consiglio Nazionale è composto dal Segretario Generale e almeno da un rappresentante per ogni Provincia, eletto dagli iscritti della Provincia stessa; ogni componente il Consiglio dispone di un voto ogni venti (20) iscritti alla sua Provincia. Ogni componente il Consiglio non può rappresentare per delega più di un componente assente. Il Consiglio Nazionale è l'Organo di Direzione Nazionale dello S.N.A.P.I.S. ed applica l’azione deliberata dal Congresso Nazionale. Si riunisce di regola ogni sei (6) mesi, e ogni qualvolta lo richieda la metà più uno dei suoi componenti e tutte le volte che verrà richiesto dalla Segreteria Nazionale.

 

Articolo Quindici (15) - “SEGRETERIA NAZIONALE”

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da altri quattordici (14) componenti eletti dal Congresso Nazionale ogni quattro (4) anni. La Segreteria Nazionale designa al suo interno il segretario organizzativo, il segretario amministrativo, il segretario per le pubbliche relazioni e due vice segretari per gli affari correnti. La Segreteria Nazionale è l'organo elettivo dello S.N.A.P.I.S. ed esplica l’azione deliberata dal Consiglio Nazionale.

 

Articolo sedici (16) - “PROBIVIRI E SINDACI”

Il Collegio dei probiviri è composto da tre (3) membri iscritti  al Sindacato e la sua figura giuridica è regolata dalle norme di legge vigenti. Il  Collegio è eletto dal Congresso Nazionale. Il  Collegio dei Sindaci sarà composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti dal Congresso Nazionale.

 

Articolo diciassette (17) – “RAPPRESENTANZA LEGALE”

Lo S.N.A.P.I.S. è rappresentato a tutti gli effetti dal Segretario Generale, il quale ha potere di firma degli atti del Sindacato. I segretari di sezione, limitatamente a circostanze di emergenza richiedenti una immediata iniziativa sindacale, rappresentano il Segretario Generale del Sindacato.

 

Articolo diciotto (18) - “SEGRETARIO GENERALE”

Il  Congresso Nazionale elegge il Segretario Generale del Sindacato che al pari degli altri membri della Segreteria Nazionale può essere eletto tra persone non esercitanti la professione di Perito. Per l'elezione del Segretario Generale è necessaria una maggioranza dei due terzi nei primi due scrutini, negli eventuali successivi scrutini è necessaria la maggioranza assoluta (meta più uno) del Congresso Nazionale.

Il Segretario Generale del Sindacato provvede all'attività del Sindacato nell'ambito degli scopi sociali ed in conformità alle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

 

Articolo diciannove (19) – “DEMOCRAZIA INTERNA"

Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza di voti. Tutte le elezioni

sindacali devono essere effettuate mediante voto diretto e segreto.

 

Articolo venti (20) – “RAPPRESENTANZA”

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso. Tutte le spese di rappresentanza per l’attività sindacale sono a carico del Sindacato.

 

Articolo ventuno (21) – “DURATA DELLE CARICHE”

Tutte le cariche dei precedenti articoli hanno durata di quattro anni ed i membri sono rieleggibili.

 

ORGANIZZAZIONI PERIFERICHE

 

Articolo ventidue (22) – “SEZIONI PROVINCIALI”

Il  territorio nazionale viene articolato in Sezioni Provinciali.

In ogni Provincia è presente un Segretario, eletto con voto diretto e segreto da tutti gli iscritti della provincia, che provvedono inoltre alla elezione dei componenti della segreteria provinciale e del rappresentante al Consiglio Nazionale. Ogni Segreteria Provinciale deve avere una segreteria amministrativa ed un collegio di probiviri. I Segretari Provinciali hanno il compito di diffondere e far rispettare le delibere della Segreteria Nazionale e di studiare i problemi locali della categoria. Agiranno in sintonia con la Segreteria Generale non assumendo iniziative che contrastino con le norme statutarie.

Le Segreterie Provinciali provvedono a raccogliere le nuove iscrizioni ed a incassare la quota annuale che verrà versata nella Cassa della Segreteria Nazionale.

Il segretario provinciale coordina le attività della propria sezione in armonia con le direttive della Segreteria Nazionale e si mantiene in stretto contatto con gli organi direttivi del Sindacato, al quale demanderà ogni decisione di carattere generale.

 

Articolo ventitré (23) - “SEGRETARIO PROVINCIALE”

È responsabile della Segreteria Provinciale. Il Segretario Provinciale può, nei casi previsti dal presente Statuto (v. art. venti), rappresentare il Segretario Generale.

 

Articolo ventiquattro (24) – “QUOTA- DI PARTECIPAZIONE”

Il fondo patrimoniale dello S,N.A.P.I.S. è formato dalla quota annuale di partecipazione degli aderenti nonché da eventuali contributi di persone o Enti e viene amministrato dal Consiglio Nazionale nell'interesse del Sindacato stesso e con il rigoroso rispetto degli scopi statutari. La quota di partecipazione per l’anno successivo viene fissata all'inizio di ogni esercizio dal Consiglio Nazionale e dovrà essere versata entro il mese di marzo di ogni anno. In caso di scioglimento dello S.N.A.P.I.S. tutti i suoi beni attivi e passivi saranno divisi in parti uguali fra i soci che risultino regolarmente iscritti e in regola con il pagamento

 

Articolo venticinque (25) - “CONTROVERSIE”

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e per ogni controversia è competente per quanto lecito il Foro di Roma.

 

P.to Elios Castagnola

P.to Achille Antonio Carrabba, Vi è sigillo.

 

Copia conforme all'originale in più fogli ed ai suoi allegati muniti delle prescritte firme composta di 47 fogli in carta semplice per uso consentito

 

Ostuni 20/11/1996

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SNAPIS è un’organizzazione dedicata a promuovere la professionalità, l’integrità e l’efficienza della professione del perito nell’ambito dell’accertamento e della stima dei danni assicurativi

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